Nel corso degli anni la
Commissione Europea ha emanato numerosi Regolamenti atti a classificare gli oli
secondo parametri chimici e fisici rigorosi con lo scopo di salvaguardare
l’elevato valore merceologico dell’olio di oliva, impedendone la miscelazione fraudolenta
con oli di minor valore commerciale, come quelli di sansa e di semi.
Secondo il Reg. (CE) N. 1513/2001 del 23 luglio 2001,
gli oli di oliva e di sansa di oliva possono essere così definiti:
1.
OLI DI OLIVA VERGINI
Gli
oli ottenuti da frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi
fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno
subito alcun trattamento diverso da lavaggio, dalla decantazione, dalla
centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli
ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o
con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Gli oli di oliva
vergine sono soggetti alle seguenti denominazioni:
a) Olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità
libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le
altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) Olio di oliva vergine: la cui acidità libera, espressa in acido
oleico, è al massimo di 2g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle previste per questa categoria;
c) Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità
libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2g per 100 g e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
2.
OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto
dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera,
espresso in acido oleico, non superiore a 0,3g per 100 g e avente le
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
3.
OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
Olio di oliva ottenuto
dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso
dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico,
non superiore a 1g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria.
4.
OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla
sansa dell’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici,
oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune
specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la
riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
5.
OLI DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla
raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità
libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3g per 100g e avente le
altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
6.
OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal
taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso
dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico,
non superiore a 1g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria.
Le “altre
caratteristiche” delle categorie di olio appena descritte sono definite dal
Regolamento (CEE) N. 2568/91 e ss.mm. In particolare, tale regolamento
stabilisce per ogni olio non solo le caratteristiche chimico/fisiche, ma anche
quelle organolettiche come, ad esempio:
la valutazione organolettica mediana del difetto e la valutazione organolettica
mediana del fruttato. Le indagini organolettiche possono avvenire soltanto
mediante la costituzione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti…ed
è proprio qui che entriamo in gioco noi: gli ASSAGGIATORI ASSOCIATI!!!
Laura Le Grottaglie
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