sabato 16 maggio 2015

Non tutti gli oli sono uguali!


Nel corso degli anni la Commissione Europea ha emanato numerosi Regolamenti atti a classificare gli oli secondo parametri chimici e fisici rigorosi con lo scopo di salvaguardare l’elevato valore merceologico dell’olio di oliva, impedendone la miscelazione fraudolenta con oli di minor valore commerciale, come quelli di sansa e di semi.
Secondo il Reg. (CE) N. 1513/2001 del 23 luglio 2001, gli oli di oliva e di sansa di oliva possono essere così definiti:

1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti da frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso da lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Gli oli di oliva vergine sono soggetti alle seguenti denominazioni:

a) Olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine: la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3g per 100 g e avente le caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa dell’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLI DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 1g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.


Le “altre caratteristiche” delle categorie di olio appena descritte sono definite dal Regolamento (CEE) N. 2568/91 e ss.mm. In particolare, tale regolamento stabilisce per ogni olio non solo le caratteristiche chimico/fisiche, ma anche quelle organolettiche come, ad esempio: la valutazione organolettica mediana del difetto e la valutazione organolettica mediana del fruttato. Le indagini organolettiche possono avvenire soltanto mediante la costituzione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti…ed è proprio qui che entriamo in gioco noi: gli ASSAGGIATORI ASSOCIATI!!!



Laura Le Grottaglie

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